FAQ

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Elenco delle principali domande e relative risposte rivolte al presidio legislativo o legale (Servizio Legislativo)  

STRUTTURA DEGLI ENTI TERZO SETTORE
la struttura e l’attività degli enti del Terzo settore e i loro caratteri qualificanti.

Come è noto d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (così detto codice del terzo settore si è proposto di realizzare un riordino della materia e delle questioni gravitanti attorno al c.d. enti non profit, cui si è cercato di porre ordine alla numerosissima legislazione di settore, non solo riorganizzandola secondo criteri meno frammentari, ma anche proponendosi quale fonte di revisione sostanziale dell’intera materia.

Gli obiettivi, di certo molto ambiziosi, sono stati centrati solo in parte, innanzitutto il codice non appare in sé esaustivo, né risulta autosufficiente, perché diverse specie vengono lasciate fuori dalla sua disciplina, sopravvive infatti tutta una serie di leggi speciali cui il codice fa riferimento, sicuramente appare poi importante il riferimento continuo a norme e principi, regole tipici del diritto civile e in specie del diritto societario. 

COSA SI INTENDE PER TERZO SETTORE

Per terzo settore .si intende il complesso degli enti provati per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche,  solidaristiche e di utilità sociale che , in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi Statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività  di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

L’ente del terzo settore (ETS) è una delle principali novità della riforma , tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche , solidaristiche  e di utilità sociale , senza scopo di lucro( per esempio il caso delle imprese sociali con deroghe alla distribuzione degli utili) mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni, servizi, o di mutualità, o di produzione  e scambio di beni e servizi. Si tratta di enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore   (RUNTS)

Non fanno parte del terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

D.LGS  117/ 2017

Art. 2 Principi generali

E’ riconosciuto il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono.

Quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche , solidaristiche e di utilità socIale , anche mediante forma di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le provincie autonome e gli enti locali.

I SOGGETTI DE TERZO SETTORE

Organizzazioni di volontariato (Odv)

Associazione di promozione sociale (APS)

Ente filantropico (Sia fondazione che associazione)

Impresa sociale (inclusa la cooperativa sociale)

Rete associativa

Società di mutuo soccorso

Associazione (riconosciuta o meno)

Altri Enti di natura privata escluse le società) che operano senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale e sono iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts). In questo senso è importante notare che la categoria giuridica dell’Ets rappresenta “una porta aperta “della normativa a tutte le nuove modalità organizzative che dovessero sorgere nella pratica.

Risposta a domanda sulla Rendicontazione
Le indicazioni del Codice del Terzo settore

L’art. 13 del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) regolamenta la materia degli schemi di bilancio degli ETS.

  • Prevede indicazioni minime sul bilancio da redigere per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
  • Pone le basi per una maggiore uniformità delle modalità di rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie che A VARIO TITOLO PERVENGONO AGLI Enti
  • Prevede l’adozione di modelli di rendicontazione che consentano:
  • Di comprendere in maniera immediata ed oggettiva i dati di bilancio,
  • E di renderli maggiormente comparabili nel tempo e nello spazio.

L’art. 13, primo e secondo comma, del d. lgs n.117/2017 statuisce:

con ricavi, rendite, proventi, o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000.00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da

  • Stato patrimoniale
  • -rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri)
  • Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Con introiti complessivamente considerati inferiori a 220.000 euro predispone un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

Nota bene: Per gli Enti con ricavi superiori a euro 220.ooociò che rileva è il principio di competenza economica.

Per gli Enti con ricavi inferiori a euro 220.000 ciò che rileva è il principio di cassa

RISPOSTE SU DOMANDE SU LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE:

Principi generali secondo il d.lgs. N. 117/2017

1 – I lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs 15 giugno2015, n..81.

In ogni caso, in ciascun Ente del terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli Enti del Terzo settore danno conto del riaspetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione si cui all’art. 13, comma i allegata al bilancio.

Articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015

“per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti aziendali stipulati dalla loro rappresentanza sindacale aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria,”

(CCNL Confimprese CONFSAL del 25 marzo 2016) 

Lavoro gratuito

Casi eccezionali in cui l’effettuazione di attività lavorativa caratterizzata dalla gratuità della prestazione è ricondotta non all’esistenza di un rapporto di lavoro, ma ad un rapporto diverso in cui la gratuità è insita nella causa della prestazione in presenza di particolari ragioni di tipo affettivo, solidaristico, o ideologico.

Necessità di dimostrare la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa

Problema –quando è è possibile accertare questa esigenza?

(valutazione riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici.)

Esempi:

Il lavoro prestato in stato di subordinazione si presume oneroso, e grava sul datore di lavoro la prova della gratuità. Tribunale di Roma sentenza 13-2-18 n. 1092: piccoli lavori domestici svolti in famiglia (situazione diversa dall’impresa familiare); attività agricola tra parenti e affini entro il terzo grado per prestazioni meramente occasionali. ; lavoro svolto dal convivente more uxorio; lavoro dei religiosi per la comunità di appartenenza.

Lavoro gratuito. Esempi: Prestazione gratuita di attività di portierato con godimento di alloggio, in virtù di ritenuti motivi personali e di cortesia verso i condomini (Cassazione, 16 maggio 2002, n.7119)

Attività di segreteria di un parlamentare svolta gratuitamente per motivi di militanza politica (Cassazione. 3 luglio 2012 n. 11089; Cassazione. 6 maggio 2010 n. 10974)

Lavoro gratuito per militanza politica a favore di un partito o di un sindacato ( Cassazione, 3 luglio 2012, n. 11089,)  In tutti questi casi l’onere della prova della gratuità grava sul beneficiario della prestazione.

La gratuità assume rilievo se è insita nella causa della prestazione:

Volontariato, regolato dal decreto legislativo n. 117 del 2017, all’articolo 17, comma 2, per il quale” il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria capacità per promuovere risposte al bisogno delle persone  e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Equiparati; soci volontari delle cooperative sociali, imprese sociali 

Attività di volontariato svolta nell’ambito della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Per la Corte Costituzionale (sentenza n.211 del 1996) si tratta di lavoro subordinato atipico e a causa mista ((pertanto assicurazione contro gli infortuni).

Lavoro presso le associazioni di volontariato,

art. 33, comma 1 del d. lgs n. 117/2017

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti e contrattare prestazioni di lavoro autonomo in funzione del proprio regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività svolta

Il numero dei dipendenti non può superare il 50% del numero dei volontari

Lavoro presso Associazioni di promozione sociale: APS

Art. 37, comma 1, d. lgs n.117/2017. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.