Libertà, democrazia, sicurezza

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La pandemia è un virus anche per la democrazia?

Credevamo che la fase acuta fosse passata, ma, purtroppo, non è così. Si riaffacciano i problemi di sempre riguardo alle fasce più esposte perché nessuna soluzione appare sicura e la necessità di ingenti risorse complica lo scenario, mentre ci scopriamo ‘nudi’,  appiattiti sul presente, incapaci di programmare il futuro votati a  sconfiggere proprio il presente. Tornano i DCPM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) intorno ai quali, e non soltanto per le indicazioni che contengono, ritornano le polemiche riguardo all’uso che se ne fa e che sembra snaturare la nostra democrazia.

Per questo qualche parola di chiarimento ci sembra opportuna. Dato per acquisito che l’emergenza (della quale abbiamo già parlato) è un’alterazione, seppure contingente, della realtà governata dallo stato di diritto, essa, l’emergenza pregiudica la cosiddetta  “gerarchia delle fonti” che presiede l’ordinamento giuridico rispetto al quale non tutte le fonti occupano  la stessa posizione. La gerarchia delle fonti colloca le norme su diversi gradini a seconda dell’importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici: I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale): II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali); III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali).

Nello stato di emergenza questa gerarchia può non essere più rispettata in base ad una norma (art. 25 del Codice di Protezione civile) che recita come in uno stato di emergenza le misure assunte, intervengono in deroga “di ogni disposizione vigente”. Per questo il ruolo del Palamento, di cui parla la presidente del Senato, appare bypassato, mentre è il potere esecutivo a prevalere. Le critiche a questo stato di cose, mosse dalla opposizione, hanno le loro ragioni d’essere, se non fosse che lo stato di emergenza per sua natura è, o lo dovrebbe essere, momentaneo la cui durata è stabilita dal Codice in  di 12 mesi.

Quando cadrà il suo termine finale? “Chi vivrà vedrà” suona un proverbio popolare che mostra tutta l’incertezza delle previsioni.