Modalità per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica
Dm Pubblica Istruzione 29 novembre 2007, n. 267- Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008
Disciplinate le modalità per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica. La parità è riconosciuta,a domanda,con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico competente per territorio previo accertamento della sussistenza dei requisiti. L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o nel caso di ente pubblico o privato dal rappresentante legale: La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata da nulla osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regionale deve essere corredata dal relativo atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento. Verificata la competenza e la validità e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore,il dirigente scolastico preposto all'ufficio regionale scolastico competente per territorio,adotta,entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità scolastica. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata domanda.