Licenziamento - fecondazione vitro
Corte di Giustizia UE - Sentenza marzo 2008
| Il licenziamento fondato sul fatto che una lavoratrice si sottopone a fecondazione in vitro è contrario al principio di parità di trattamento fra uomini e donne ed è pertanto discriminatorio. Lo ha affermato la Corte di giustizia europea esaminando il caso di una cameriera di Salisburgo licenziata mentre si stava sottoponendo a un trattamento di fecondazione. La decisione della corte richiama la direttiva 76/207 contro le discriminazioni basate sul sesso (in particolare l'art.5). La portata dei principi richiamati, peraltro confermati dalla successiva legislazione comunitaria, porta a includere nell'ambito della tutela non solo l'intero periodo della gravidanza come già affermato dalla medesima Corte in precedenti pronunce), ma anche impedimenti di carattere temporaneo antecedenti al periodo di gravidanza strettamente intesa e collegati a trattamenti medici, quale quello in esame che, afferma la Corte, " riguardano direttamente soltanto le donne ". I giudici europei non hanno tuttavia ritenuto che la fattispecie sia quella di una dipendente "gestante". La pronuncia in esame, nell'affrontare una fattispecie inedita e di sicuro impatto mediatico, offre lo spunto per un breve richiamo ai principi di parità di trattamento tra uomini e donne e di divieto di discriminazione fondata sul sesso. La parità di trattamento costituisce senza dubbio un principio fondante del diritto comunitario, presente già negli artt. 2 e 3 , comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità, che definiscono la parità fra uomini e donne quale "COMPITO" E "OBIETTIVO" della Comunità impongono alla stessa l'obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività. Analogamente il divieto di discriminazione fondata sul sesso, menzionato specificatamente agli artt.21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea trova una specifico richiamo in numerose Direttive del Consiglio, tra le quali appunto la citata Direttiva n. 76/207 che pur abrogata dall'art. 34 n.1 della Direttiva 2006/54/CE, è espressamente richiamata dalla Corte di Giustizia quanto applicabile alla fattispecie sottopostale ratione temporis. |